martedì 15 dicembre 2015

Processo contro Mario Vanni +3 - Udienza del 9 marzo 1998 - Sesta parte

Segue dalla quinta parte 
« DOPO LA SOSPENSIONE »

Presidente: (voce fuori microfono)
Avvocato Filastò: Grazie, Presidente. Allora, si tratta, dicevo, di esaminare insieme questi materiali, che sono quelli che da parte dell'accusa vi si suggerisce di trascurare, perché sarebbero fuorvianti, in sostanza. Devo avvertirvi che si tratta, nel suo complesso, di una indagine che non è stata svolta dai consulenti del Pubblico Ministero Fornari e Lagazzi, ai quali vengono proposti quesiti diversi su Lotti Giancarlo e su Pucci Fernando, salvo uno: cioè a dire sulla compatibilità, diciamo, così, della situazione psicologica di Lotti, o per meglio dire, più che psicologica, psicopatologica sotto il profilo sessuale, su questa compatibilità rispetto ai delitti. Ma nel proporgli questo quesito, il Pubblico Ministero fornisce a questi periti nessun'altra documentazione, come abbiamo saputo, oltre la sentenza di I Grado. Tanto che quei periti, Fornari e Lagazzi - i quali però hanno delle osservazioni piuttosto intelligenti anche loro, piuttosto importanti, sulla persona di Lotti in particolare, e le vedremo - questi periti si esprimono sul caso criminale, complessivamente, così come ve l'ho indicato dianzi, incorrendo in plateali inesattezze. La più importante delle quali è l'arma da sparo, che loro definiscono analoga in tutti i casi - analoga - quando noi sappiamo invece che è identica. E che, ovviamente, mancandogli quei dati medicolegali che sappiamo, non approfondiscono il significato delle escissioni. E, per esempio, non sanno nulla della lettera spedita alla dottoressa Della Monica contenente un frammento di seno. E insomma, tutto questo risulta dall'esame che abbiamo fatto e che, in particolare su mia domanda, è stato svolto nei confronti di questi periti. Quindi questi periti, al massimo, per quello che ci è utile, svolgono soltanto un'indagine sessuologica su Lotti e sulla sua capacità intellettuale e sulla capacità -intellettiva, non intellettuale - intellettiva di Lotti e di Pucci. Dicevo che questi rilievi scientifici hanno un aspetto, una connotazione su tutti i delitti e parliamone, prima di tutto, sotto un profilo di carattere generale. E che cosa si osserva nell'elaborato e nella esposizione orale della equipe di Modena del professor Bruno, del dottor Nocentini e anche del dottor Perugini? Il quale qui è venuto quasi in veste di esperto, chiamato da questo difensore. Osserverò en passant che, insomma, il fatto che l'altro regista, il regista delle indagini del caso Pacciani, sia stato chiamato dalla difesa di Vanni e non chiamato dal Pubblico Ministero, beh, insomma, vi dovrebbe in qualche modo fornire un dato processuale importante, su come il Pubblico Ministero ha impostato questo processo. Bene, il profilo generale sottolineato da questi studiosi riguarda la componente gratuita dei delitti: cioè non utilitaristica. Vi faccio un esempio classico, tratto dalla criminologia, come noi la conosciamo. Ci sono dei delitti, che sono avvenuti negli anni '50 negli Stati Uniti, delitti piuttosto simili, che riguardavano delle coppie. Quindi, quando voi sentite questi studiosi dire 'questo fatto delle coppie è unico': è eccezionalissimo ma non è unico. Perché ci fu questo Caryl Chessman, che voi - beati voi, siete quasi tutti più giovani di me, forse il Presidente no, ma insomma, siamo lì - e non ricorderete. Io mi ricordo leggevo le cronache all'epoca e me ne appassionavo, anche perché fu un caso appassionante, perché questo in carcere diventò uno scrittore ultra pubblicato, miliardario, perché i diritti di autore erano miliardari, lui stava in America, beato lui, e si proclamava sempre innocente e tutto il resto. Ma lì, sia pure nei confronti delle coppie, c'era anche una componente utilitaristica, perché lui poi derubava le vittime. Noi, in questo caso, noi questa componente utilitaristica non la riscontriamo mai, né da un punto di vista di un'eventuale rapina, tant'è vero che non è contestata, altrimenti se ci fosse voi trovereste insieme al reato di omicidio e di vilipendio di cadavere trovereste anche il reato di rapina, né comunque finalizzato al lucro. Per esempio, sotto quale profilo? Per esempio sotto il profilo di mandato ad uccidere da parte di qualcuno, il quale prezzola delle persone perché uccidano, che diventano a quel punto dei sicari. Il Pubblico Ministero vi propone questa ipotesi, ma senza fornirvi nessun addentellato. O comunque, utilitaristica sotto un profilo di finalismo di carattere politico. Per esempio, delitti che potrebbero essere rivolti alla destabilizzazione, delitti rivolti a suscitare una sorta di panico nella collettività. Invece, questi periti, nel loro complesso, vi sottolineano una componente psicopatologica soggettiva di questi delitti. E di una psicopatologia particolare che inerisce alla sfera sessuale. Ora, questo tema, vi ha fatto intendere il Pubblico Ministero, atterrebbe al movente. E secondo quello che il rappresentante dell''accusa dice o non dice, per l'esattezza, o comunque lascia intuire, può darsi anche che io mi sia sbagliato, interpretando la sua trascuratezza nell'affrontare un tema di questo genere, insomma, siccome riguarda il movente, non ci riguarderebbe o ci dovrebbe riguardare "ad abundantiam". Ecco, io volevo subito avvertirvi che non è cosi, prima di tutto da un punto di vista di carattere generale, come ricostruzione seria, motivata e attendibile di una serie di fatti, sottolineo la parola serie; e non è neppure così sotto il profilo di angolazione strettissima, che è il profilo che l'accusa vi propone, e cioè, di mero controllo delle dichiarazioni di Lotti. Perché Lotti ne parla. Ve ne parla dicendo o facendovi intendere, nel suo modo confuso, smozzicato, improprio, che vendevano i feticci al dottore. E quindi, si imponeva agli inquirenti, e si impone a voi oggi, l'analisi di questo aspetto anche sotto un profilo di riscontro, o mancato riscontro, di una dichiarazione fondamentale di Lotti. Vedano, il tema del movente è un tema molto controverso nella Giurisprudenza, con una Giurisprudenza, come al solito, altalenante della Suprema Corte di Cassazione, e credo che ve ne abbia in qualche modo fornito un esempio il mio collega avvocato Mazzeo, quando ha parlato lui. Ma questa altalena della Cassazione. sul tema del movente, sull'importanza dell'approfondirlo oppure no nei delitti di omicidio, io credo che corrisponda al fatto che non si può dettare una regola aurea valida per tutte le occasioni e per tutte le occasioni in tema di movente. Vi faccio un esempio, il processo che abbiamo citato l'altro giorno della signora Regoli. Lì c'è un delitto, un solo delitto, un solo delitto in cui esiste un morto, ci sono i sospettati, e naturalmente si può anche dire: l'avrà ucciso per lucro, l'avrà ucciso per liberarsi di un intralcio rispetto ad una relazione adulterina. Be', insomma, a noi che ce ne importa? Tutto sommato il morto è lì, la signora è gravata da indizi e poi come si fa a entrare nella soggettività di questa persona e approfondire le ragioni profonde e serie per cui ha ucciso. Quello è un delitto. Vi faccio, invece, un altro esempio estremo di una serie di delitti commessi all'interno di un fenomeno di terrorismo. Una serie di rapine, una serie di omicidi e tutto il resto. E lì, proprio perché abbiamo di fronte la serie, viceversa, la base di partenza è proprio il collettivo, la struttura organizzativa; lo sappiamo benissimo, nelle inchieste di terrorismo il bandolo della matassa è sempre stato quello, è sempre stata la struttura collettiva organizzata che si organizza intorno a che cosa? Intorno allo scopo. Che si organizza intorno al movente. Scopo e movente non sono la stessa cosa, ma insomma, per intendersi. Quindi, collettivo e quindi finalismo politico che guida l'azione del collettivo; tanto che si è detto persino, e spesso - cioè a dire ci son sentenze a iosa - per cui dall'appartenenza al collettivo, dal ruolo rivestito all'interno del collettivo, se dirigenziale oppure no, nasce il concorso morale per il singolo imputato e per il singolo episodio criminoso. Quindi, il tema del movente si atteggia in un modo più o meno determinante a seconda della concretezza dei fatti di cui si deve occupare il Giudice. E quindi, perciò, in questo caso, avendo a che fare con una serie di delitti, avendo a che fare con una arma che è sempre la stessa e che li firma sempre, insomma, il tema del finalismo identifica un problema fondamentale di struttura dell'accusa. Ora l'accusa vi dice: non serial-killer, è un errore il serial-killer. Allora diteci qual è la connotazione finalistica di questi omicidi. Se voi ritenete che addirittura sia stato uno sbaglio iniziare le indagini sul piede della ricerca del serial-killer - e io vi ho detto l'altro giorno, venerdì, che non è avvenute questo, perché non si è mai ricercato davvero, secondo quelle connotazioni che vedremo, questa persona - be', diteci allora qual è questo rapporto, questa relazione, questa situazione che in qualche modo uniforma tutti questi delitti, che li riconduce ad una unità concettuale, come dicevo prima. La risposta che viene data è assolutamente insoddisfacente. Prima di tutto perché è una risposta ambigua, cioè a dire alternativa, altalenante. Un po' perversione, si dice, che quindi è un finalismo soggettivo, psicopatologico, chiaramente; un po' lucro, banda organizzata a scopo di lucro per vendere i feticci al dottore. Beh, non sono mica due cose che stanno insieme. Sono due cose che si pongono concettualmente, logicamente, in maniera alternativa. Poi si cita Lotti, si dice: quelli che facevano gli garbava; quelli che guardavano idem, gli garbava anche a loro. Come dire, due forme diverse di perversione: da una parte il perverso attivo, dall'altra parte il perverso passivo che guarda soltanto. Beh, insomma, se fosse così, se l'accusa non si rendesse conto della intima debolezza di un'impostazione di questo genere, e quindi non cercasse di rinfocolare l'ipotesi attraverso lo scopo di lucro, per lo meno sapremmo da che parte difenderci. E invece no, siccome l'accusa si rende conto che pensare, ipotizzare, che un gruppo di persone, quattro, cinque persone o forse sei, siano capaci prima di tutto di incontrarsi, partendo da una perversione che li accomuna, soggettiva, così straordinaria - straordinaria lo dico e poi vedremo in che senso straordinaria - e poi, non solo di incontrarsi per l'ironia... non per l'ironia, per lo scherzo atroce di un destino che mette insieme dei personaggi di questo genere alla Cantinetta del Nonno di San Casciano, oppure al Bar Sport; ma poi che queste persone, a un certo punto, riescano a organizzarsi, a collettivizzare questa loro pulsione di carattere squisitamente soggettivo, a trasferirle in un'azione comune... Ma questo è fuori da qualsiasi logica di buonsenso. E allora ecco, a questo punto, a rimpolpare questa ipotesi degli "amici di merende”, in questo modo, o focalizzato in questo modo, riuniti, viene fuori la storia dello scopo di lucro. Comunque, in una situazione di questo genere, Signori, comunque sia, dando per ammessa qualsiasi possibilità, un approfondimento è necessario; ed è un approfondimento necessario, direi indispensabile per la vostra decisione, attraverso il quale però voi avrete anche l'effetto correlativo, come vi dicevo, di misurare l'attendibilità del signor Giancarlo Lotti, attendibilità di carattere generale e di carattere specifico rispetto a questa ricostruzione. E quindi non possiamo ritenere estranei al processo i materiali criminologici, psichiatrici, medico-legali, ma essi vanno esaminati ed interpretati secondo questa angolazione, perché il processo ne dispone, per fortuna, ne dispone in maniera rilevante, e si tratta di materiali utilissimi, come dicevo, per quelli scopi che riguardano il processo, di cui dicevo. 

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