lunedì 12 ottobre 2015

Processo contro Mario Vanni +3 - Udienza del 4 marzo 1998 - Tredicesima parte

Segue dalla dodicesima parte.
Avvocato Mazzeo: Quindi, dice: "Il riscontro deve essere certo, obiettivamente certo. E non soltanto possibile, o ancor meno congetturale." La congettura, pensiero mio, una cosa interna mia. E io, quello che vedo fuori, siccome voglio vedere quello che ho dentro di me, lo faccio diventare un indizio. "Non essendo...", e anche qui la Corte si prende il fastidio di spiegarlo in termini molto chiari. Dice la Cassazione, Sezione II, 16 febbraio '72. Poi ce ne sono delle altre più recenti. Masci, in Cassazione penale '73/884. Dice: "Non essendo" - perché deve essere certo? perché deve essere certo il riscontro oggettivo? - "Non essendo logicamente ammissibile" - logicamente ammissibile - "che sia attribuita funzione verificatrice della certezza di un fatto, a un elemento del quale, a sua volta, dovrebbe essere verificata la certezza." Elementare, no? Noi abbiamo uno che fa una narrazione e la legge ci dice che già di per se stesso non gli dobbiamo credere. Presunzione relativa di non credibilità. Cos’ è che può fondare la credibilità di quest'uomo? Un qualche cosa di certo, non un qualche cosa che, a sua volta, se non è certo vuol dire che deve essere a sua volta verificato. Per esempio, che il coltello trovato a Vanni sia il coltello degli omicidi, deve essere tutto da verificare, questo. Dov'è la prova che è certo? E che fa, una cosa incerta che verifica una narrazione che di per sé è incerta. "Non essendo logicamente ammissibile che sia attribuita funzione verificatrice" - funzione verificatrice - "della certezza di un fatto". Lotti dice: 'ho visto Vanni'. E io non ti credo: 'dammi un riscontro oggettivo'. Allora, qualunque esso sia, il riscontro oggettivo deve essere però certo, deve portare direttamente Vanni nel posto dove lo ha visto Lotti. Nessuno ha visto Vanni davanti agli Scopeti, davanti a Vicchio. Nessuno nomina Vanni. E che vogliamo dire? Che è un indizio o un riscontro oggettivo, il fatto che qualcuno dopo 12 anni ha detto che era al bar di Vicchio tre qiorni prima o cinque giorni dopo? O che davanti al bar di Vicchio ci fosse una cassetta delle lettere? Ma si travalica un'altra volta il limite del ridicolo. Quando non siamo ancorati alla sana ragione, all'esercizio che ci distingue dagli animali, che è questo. "Non essendo logicamente ammissibile che sia attribuita funzione verificatrice della certezza di un fatto a un elemento del quale, a sua volta, dovrebbe essere verificata la certezza.” Altra Cassazione: 2 giugno '88, Colella, in Cassazione Penale '90, numero 920. Cassazione, ancora, stessa massima: 14 marzo '88, numero 3265, presidente Modigliani, Servillo ed altri. Io l'ho trovata citata nel testo: "La chiamata di correo nella Giurisprudenza del Viviani", Giuffré Editore, 1991, pagina 295. Entrambe queste sentenze, in ordine al concetto di riscontro oggettivo certo, dicono la stessa cosa: quella sentenza di 20 anni prima. E dice: "I riscontri oggettivi che servono a verificare" - che servono a verificare - "la attendibilità, la credibilità della dichiarazione accusatoria, possono assumere qualsiasi contenuto.” Qualsiasi contenuto, anche indiziario si è detto, no? Quindi anche un segno qualunque. Qualsiasi controllo. "Purché sia certo e indipendente dalla chiamata di correo." - Cioè, esterno a Lotti - "Non è quindi accettabile" - non è quindi accettabile - "come riscontro un dato opinabile o congetturale." E siamo alle solite: che non porta in modo unidirezionale all'unica conclusione del Vanni, collegato ad un fatto omicidiario. Quindi: "Non è quindi accettabile, come riscontro, un dato opinabile o congetturale, non essendo possibile" - stesso concetto - "sul piano logico, attribuire efficacia verificatrice a un qualche cosa che debba, a sua volta, essere verificato." Questo, significa riscontro oggettivo. Allora noi abbiamo apprezzato, nella esposizione finale del rappresentante dell'accusa, una serie di indicazioni che lui genericamente chiama testimoniali, no. Dunque, l'unica indicazione formalmente testimoniale è quella che riguarda il Pucci; tutte le altre indicazioni chiamate impropriamente riscontri oggettivi dal Pubblico Ministero riguardano indicazioni di tipo indiziario. E noi abbiamo illustrato, non noi, ma la Corte Suprema, i Giudici di merito da qui a 50 anni fa, va bene, in numerosissime e costanti sentenze, come sia l'indizio che il riscontro oggettivo in generale, qualsiasi elemento di prova, devono avere la connotazione della certezza. Cioè a dire: devono essere gli elementi che li distinguono dal sospetto, dalla ipotesi, dalla suggestione. Devono portare in modo univoco, unidirezionale, al di là di ogni possibile dubbio, diceva una massima che vi ho indicato ieri, al di là... alla persona dell'accusato. Di questi riscontri oggettivi c'è stato un gran parlare quando l'autore delle attuali indagini, il coautore, insomma, ecco, uno dei responsabili delle attuali indagini, il dottor Giuttari, è venuto il 23 dicembre a rendere testimonianza. Io intanto ho avvertito questa significativa cosa: che poi, non tutte le indicazioni fornite dal dottor Giuttari, alla ... e anche prima, era venuto a giugno, come indicazione di riscontri oggettivi, ripeto, quelli del dottor Giuttari, escludiamo un attimo il teste Pucci, sono tutte indicazioni indiziarie; sono tutti riscontri oggettivi di tipo indiziario. Non sono state neanche utilizzate tutte dal Pubblico Ministero nella sua esposizione finale. In primis, avrete notato anche voi, che nessuno ha più parlato di buche. Si è fatto... I giornalisti ci hanno, su questa cosa, ci hanno marciato, delle buche... Hanno venduto giornali per un sacco di tempo. Poi, di buche non si parla più. Si fanno le bonifiche ambientali. Noi sappiamo cosa dice Lotti sulle buche. Non ve l'ho voluto ripetere, ma è agli atti. Parla di una buca a Vicchio e di una buca a Scopeti... prima di Vicchio... non importa. Le buche. Lo scopo delle buche avrebbe dovuto essere quello di nascondere le parti anatomiche asportate a seguito di squartamento e di escissione alle vittime femminili. Ora, già questo, comincia a farci navigare tra il cielo e la terra. Perché, voglio dire, se lo scopo... Allora, vediamo un po' di seguire: se lo scopo, se il movente, se la causale è quella di tipo maniacale, sadico feticistico, cos'è quello, un nascondiglio? Ma che c'aveva, un frigorifero portatile, dove conservarla? E' estate. In luoghi che, immediatamente dopo l'omicidio, sono stati invasi. Quante volte ha apprezzato anche il Presidente, a volte la, non voglio dire la faciloneria, ma insomma, il fatto che questi luoghi non sono stati adeguatamente isolati per poter svolgere indagini, le più approfondite possibili, senza che ci fossero contaminazioni da parte di curiosi da parte dei giornalisti. E io che faccio? Questo feticcio, già dice la parola che io do una importanza decisiva a questa cosa. Gliela posso dare l'importanza decisiva o perché sono un maniaco sessuale, o perché io ci faccio i miliardi. Perché si è evidenziato anche un sospetto - questo si chiama proprio sospetto, eh - perché dire: non mi interessa questa cosa. Perché è stato detto che è il Pacciani. Quindi, a me non interessa. Però dire: siccome Pacciani ci aveva un sacco di soldi, ergo... Guardate, eccola qui la differenza proprio papale papale, casereccia, tra indizio e suggestione. E le suggestioni non dovrebbero mai essere introdotte in un processo per turbare la serenità del giudizio dei Giudici. Quando si dice una cosa e poi la si dice a mezzo e non la si dimostra, si introduce un elemento di suggestione. Si dice: siccome a Pacciani gli hanno trovato tanti soldi nascosti nel forno, due case, eccetera, cosa vi si vuol dire poi, dopo? Cosa vi dovrebbe rimanere in testa a voi? Eh, quelli sono il provento della vendita dei feticci. E dov'è la prova che sono il provento della vendita dei feticci? E dov'è la prova che non possono essere altro che quello? Dov'è l'indizio, addirittura? Nessuna ha fatto ricerche su questo. Vi si lancia. Come l'impressione della nipote del Vanni - non mi ricordo più come si chiama - dice: 'io ho avuto...' eccola qui l'altra suggestione. Ma sai, quando poi vi si bombarda per giorni interi con suggestioni di questo livello, a questo punto, capito? 'Io ho avuto...' la bravura oratoria del Pubblico Ministero in questo consiste. La bravura di cui gli diamo atto, assolutamente, proprio. 'Io ho avuto la sensazione' - quando è stata col Lotti - 'che lui...'. La sensazione. E lui infatti vi dice molto correttamente, come sempre: 'io ve la lascio, ve la porgo così com'è'. Eh, no, non ce la devi porgere. Perché qui non facciamo giudizi sulle sensazioni. 'Io ho avuto la sensazione.. .', e qui siamo proprio... Dice: 'che lui avesse un segreto tragico che nascondeva'. Eh, va be', ma in un processo non si dicono queste cose, non servono a niente. No, servono a indirizzare in modo errato il vostro, il percorso del vostro pensiero. Allora, voi dovrete fare i conti, invece, con questi elementi, a proposito del Vanni. Che nessuno lo nomina in quelle macchine lì, che nessuno lo vede. Vi ricordate Bozano, eh? Trasportato, o guidatore, o quello che gli pare, in prossimità dei luoghi dei delitti, in ore vicine a quelle dei delitti. Nessuno nomina Vanni. Vanni viene nominato da qualcuno dieci anni dopo che dice: 'l'ho riconosciuto', dieci anni dopo. Per la valenza che può avere anche questo, stante la naturale fallacia dei sensi e poi specie quando questo riconoscimento avviene da parte di persone giustamente motivate in un certo senso. Zero. Perché, allora, tutti i frequentatori di un certo bar di Vicchio, che sono andati tre giorni prima, o cinque giorni dopo l'omicidio, sono possibili sospetti. Ma scherziamo!? Sono riscontri documentali, avete avuto modo di apprezzare, Signori della Corte, che l'esame di tutte le dichiarazioni del Lotti nei famosi capitoli: contraddizioni, inverosimiglianze, falsità e ridicolo, in sostanza sono la miglior prova - prova, questa - della inesistenza di una conformità, che vi ha tanto esaltato il Pubblico Ministero, tra i dati documentali acquisiti e i dati, invece, forniti da Lotti. Ricordatevi, il palo a Baccaiano, la radio accesa a Giogoli, la posizione dei cadaveri a Giogoli, i bossoli, ergo gli spari dentro al furgone, come fu uccisa la Pia Routini, il taglio della tenda agi Scopeti, l'ubicazione del taglio, gli spari agli Scopeti, tutti i bossoli vicini alla tenda, il ragazzo che era nudo, le escissioni dentro la tenda in tre. Eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutte, queste, palesi falsità. Cioè, situazioni decisive, ai fini della ricostruzione degli episodi omicidiari, che sono in contrasto diametrale, diametralmente opposte ai dati oggettivi acquisiti a questo processo. Quelli che il Pubblico Ministero chiama dati documentali. Le molestie alla Rontini. Teste Van Pflug, teste Sordi Anna. Avventori del bar che le davano fastidio, qualche vecchietto che diceva: 'sei bella, sei bona', e lei se la cavava con una battuta scherzosa. E questo è l'indizio? E questo è il riscontro oggettivo? Le dichiarazioni della Nicoletti. Questa... Altra suggestione, come la nipote del Vanni. Le dichiarazioni della Nicoletti che è stata nella piazzola di Vicchio col Lotti. Porca miseria! "Guardate" - come ha detto il Pubblico Ministero -"Guardate la coincidenza di come va a mettere la macchina in modo assolutamente...", ma Signori, ma nella piazzola, il Lotti, quanti metri quadri saranno? Come la mette uno? Quanti ci andavano lì? C'è mai stato il Vanni, poi? Voi, questo dovete decidere. E non perché lo dice il Lotti. La descrizione del casolare, lasciamola perdere, perché ha a che fare con quelle massime della Suprema Corte che dicono che: 'i dati di contorno, di riferimento, che provengono da uno stesso dichiarante a luoghi o persone, che non porti...', non significa nulla. Fra l'altro poi sbaglia clamorosamente anche sul casolare, perché il casolare dice che era un rustico in costruzione. E invece è una colonica di 200 anni prima. Insomma, lasciamo perdere. 

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