giovedì 3 settembre 2015

Processo contro Mario Vanni +3 - Udienza del 3 marzo 1998 - Nona parte

Segue dalla ottava parte

Avvocato Mazzeo: Un Vanni che in 19, 18 mesi di carcere scrive 210 lettere, viene dipinto subito come uno che manda minacce a giro per il mondo. Ma Signori, via, e basta, non si può sparare sempre così sulla Croce Rossa. Il callido Vanni che lancia messaggi minacciosi, per lettera dal carcere, vero, 220 lettere. Che sofferenza c'è dietro a 220 lettere in 18 mesi di carcere? Perché non cominciamo a chiederci anche questo, visto che è nostro simile, colpevole o innocente che sia. Che sofferenza c'è? Di sofferenza non si parla, si parla delle minacce che lancia. Ma è un arrampicarsi sugli specchi, Signori, lui non ce l'ha le physique du róle, lo vedremo. Continua Alessandro Manzoni: "E così, la rabbia, resa spietata, era diventata odio e puntiglio contro gli sventurati che cercavano di sfuggirle di mano" il timore di mancare a un'aspettativa generale, di parere meno abili se scoprivano degli innocenti, di voltare contro di sé le grida della moltitudine col non ascoltarle. Avrebbero potuto fare tante domande, ma temevano di non trovarlo reo. Temevano di non trovarlo reo. Coltello: si, l'ha riconosciuto Lotti, è il coltello... Non è niente. "Temevano di non trovarlo reo." E questa, veramente, è la chiave di tutto. Alessandro Manzoni, "Storia della Colonna Infame". E questa è la personalità, prima analisi richiesta dalla Corte Suprema di Cassazione in ordine al lavoro che devono fare i Giudici. Poi, dice ancora la Suprema Corte, andate a vedere, dice: "Personalità, condizioni socio-economiche e familiari..." "Condizioni familiari": nessuna. Sembra proprio, voglio dire, l'uomo della provvidenza questo, perché figli non ce ne sono, persone care non ce ne sono, l'unico momento di riflessione affettuosa l'ha provato nei confronti della madre che è morta vent'anni fa in un manicomio, con la sorella non si può vedere. Quindi, proprio timore, diciamo, del disdoro, come si potrebbe dire? Timore, diciamo, della riprovazione sociale in conseguenza della sua delazione: zero, completamente. Un uomo solo l'ha descritto. Condizioni socio-economiche. Mah, anche qui diciamo come stanno le cose: legislazione premiale. Quest'uomo, ora sì, finalmente ha vinto un terno al lotto. E sapete perché? Non perché ve lo dice il sottoscritto, che non conterebbe nulla, ma perché lo dice la legge. Lo dice la legge che lui ha trovato un terno al lotto, sì, per la prima volta nella sua vita. La ruota si è girata, capito? "Genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa." Si capisce qual è questa genesi. Lui ha risposto -poi vedremo la telefonata alla Nicoletti -semplicemente: 'mah, sa, agli interrogatori mi hanno messo in mezzo'. Poi lo spiega meglio quando parla con la Nicoletti. E perché lui addirittura si è avvantaggiato in questo caso? Sono dati oggettivi questi, qui non sto esprimendo dei giudizi sul Lotti. I giudizi sul Lotti li ha espressi già il Pubblico Ministero. Cioè, voglio dire, quello è un dato di fatto. Ve l'ha già illustrato lui, vi ha detto lui che persona è: il peggior chiamante in correità che un giudice si possa trovare sulla strada, senza possibilità di equivoci. Che poi lui abbia dei vantaggi giganteschi, con riferimento alla legislazione premiale, questo lo dice la legge. Infatti, il collega, nell'esposizione preliminare, molti mesi fa, fece notare che questo è un caso unico nella storia giudiziaria italiana e forse di tutto il mondo, perché abbiamo uno, reo confesso di sedici efferati duplici omicidi, il quale non si è fatto neanche un giorno di carcere, ma è sottoposto... più che sottoposto direi è avvantaggiato, da un programma di protezione. E allora, articolo 9 del decreto legge 15 gennaio del '91, numero 8, convertito in legge 15 marzo '91, numero 82: "Misure, oltre che di protezione," - queste cose riguardano il Lotti, e della sua condizione di vita attuale - "di assistenza nei confronti del collaboratore e dei suoi familiari" - qui familiari non ce n'è, quindi - "che siano in pericolo per le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, relativa ai reati indicati all'articolo 280 Codice penale." Tra cui c'è evidentemente anche l'omicidio. Poi, il Sottosegretario agli Interni, senatore Murmura ha dichiarato in un articolo sul Corriere della Sera del 12 febbraio '93, dice: "Si tratta di un contratto a termine, quello di collaborazione, è chiamato un contratto a termine. Con le firme dei contraenti: quella del collaboratore di Giustizia, cosiddetto pentito, e quella di un rappresentante dello Stato. Che prevede uno stipendio base" - questo l'ha dichiarato nel '93 - "intorno al milione e mezzo-2 milioni" - intorno a 1 milione e mezzo-2 milioni, si parla di cinque anni fa - "cui si aggiungono altri contributi per il familiari..." che a noi non interessa. Poi, articolo 13 del decreto legge citato, 15 gennaio '91, numero 8, prevede: "Custodia in luoghi diversi dal carcere per persone arrestate, fermate o in custodia cautelare per gravi e urgenti motivi di sicurezza, per il tempo necessario a definire il programma di protezione." Ecco perché non ha mai fatto neanche un giorno di carcere, perché fin dal primo momento "custodia in luoghi diversi dal carcere”. Ancora. Dunque, l'articolo 13-bis, Commi 1 e 2, inseriti dall'articolo 13 decreto legge 306 del '92: "Custodia in luogo diverso dal carcere, o speciali modalità esecutive nel caso di misure alternative per persone, in esecuzione di pena o di misura di sicurezza detentiva, e anche prima dell'esecuzione, per il tempo necessario alla definizione del su indicato programma." Poi, articolo 13-ter del decreto legge che ho citato prima: "Applicazione" - questa è molto interessante - "di qualsiasi" - qualsiasi - "misura alternativa al carcere, nonché ammissione al lavoro esterno, concessione di permessi premio in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sui limiti di pena, per detenuti e internati ammessi al programma di protezione e assistenza." Poi c'è un commento del Consiglio Nazionale di Magistratura Democratica, prime osservazioni sul decreto legge - sono Giudici costoro - 306 del '92, in Critica del Diritto, numeri 4 e 5, pagina 30 che dice - molto significativamente, sono i Giudici stessi a questo punto, eppure sono coloro che dovrebbero essere più contenti, in qualche modo gli si allevia il lavoro, favorendo il pentitismo. "Si intrecciano" - dice la Magistratura Democratica - "deroghe al regime carcerario ordinario, caratterizzate dall'esclusivo scopo di garantire l'incolumità del collaboratore con misure premiali estreme in favore di chi sia stato condannato" - anche all’ergastolo - "in genere, di persone pericolose." Continua: "Quel che appare inaccettabile è lasciare tale normativa sostanzialmente indeterminata con riferimento al quantum...", questo ce l'ha confermato anche il Pubblico Ministero; dice: 'io non so nulla, dipende dall'Autorità'. Quest'Autorità mi fa venire alla mente "Il processo" di Kafka. E' un'Autorità ministeriale che decide per i motivi che noi non conosciamo; in realtà chiede il parere anche al Pubblico Ministero quando decide 1'Autorità. Questo prevede la legge. Dice: che decide quanto mantenere queste misure, quando revocarle, quando... Ecco. Beh, certamente, voglio dire, le revocherà subito nel momento in cui Lotti, in estrema ipotesi proprio subordinatissima, ci venisse a raccontare - faccio un'ipotesi di scuola - che si è inventato tutto. Lì è sicuro, eh. Allora protezione non ce ne sarebbe più. "Quel che appare inaccettabile" - dice la Magistratura Democratica - " è lasciare tale normativa sostanzialmente indeterminata con riferimento al quantum del trattamento di favore; rimettendone la determinazione al Giudice, laddove si tratta di scelte politiche da effettuare in maniera pubblica e chiara, al duplice fine di consentire le doverose valutazioni dell'opinione pubblica... " - e voi siete anche l'opinione pubblica, non solo i Giudici di questo processo -"e di offrire ai potenziale collaboratori un chiaro quadro di riferimento." "Conclusivamente, si intrecciano così, deroghe a regime carcerario e a regime della custodia cautelare con misure premiali estreme, fatte di compensi in denaro, riduzioni di pena e di sostanziale esenzione dalla pena." Perché è inutile dire 21 anni, se poi, tanto, il carcere non lo vede. Dice: ma lo potrebbe vedere. Ma intanto non lo vede. E non dipende da noi, non dipende da voi, se lo vede. "... con misure premiali estreme fatte di compensi in denaro, di riduzioni di pena, di sostanziale esenzione dalla pena. Il tutto finalizzato, nell'intenzione del Legislatore, a trasformare stabilmente l'imputato in negoziatore di verità processuali." Relevatio ab onere iudicandi. Lui si mette al vostro posto e giudica per voi. Lo ha detto lui chi sono i colpevoli. "...negoziatore di verità processuali. O come meglio dice il Marini: in un "professionista della verità." Poi vedremo che la verità del Vanni è di bassissima lega, eh. Comunque, tanto per ultimare l'aggiornamento sulla legislazione premiale, come si dice oggi navigando su Internet ieri mattina è emerso - quindi è proprio aggiornatissima, a meno che non sia cambiato qualcosa nelle 24 ore è questa la situazione - "Quadro sintetico delle modificazioni apportate dalla legislazione di emergenza. Ipotesi prese in considerazione nel testo modificato del D.L., che ho citato prima, 306/92, così come convertito." Tra le ipotesi, ovviamente, anche omicidio, articolo 575 Codice penale. Allora: "Permessi premio. Concedibilità in deroga a tutte le vigenti disposizioni per pentiti con programma di protezione. Affidamento in prova al servizio sociale ordinario. Concedibilità in deroga a tutte le vigenti disposizioni per pentiti con programma di protezione." Ancora: "Concedibilità in deroga a tutte le vigenti disposizioni per pentiti con programma di protezione". Beh, l'ha ripetuto. Poi: "Detenzione domiciliare." Tutte cose che non c'entrano niente col carcere. "Concedibilità in deroga a tutte le vigenti disposizioni per pentiti con programma di protezione." Poi, ancora: "Speciali modalità di esecuzione..." sai, in Italia il linguaggio burocratese di cui si parla tanto male sopravvive, emerge, come le bolle d'acqua, quotidianamente. "Speciali modalità di esecuzione." E che sono? Sicuramente carcere non è, questo è importante. "Speciali modalità di esecuzione in via di urgenza per pentiti in attesa del programma di protezione su autorizzazione del Procuratore Generale." Poi finisce: "Regime di semilibertà. Concedibilità in deroga a tutte le vigenti disposizioni per pentiti con programma di protezione." E anche qui: "Speciali modalità di esecuzione in via di urgenza per pentiti in attesa del programma di protezione su autorizzazione del Procuratore Generale." E il Decreto Legge 30 6 del 92, di cui è un riassunto quello che vi ho letto, appunto, agli articoli 13, 13-bis e 13-ter dice esattamente, in sostanza - è inutile che vi legga la normativa, i riferimenti normativi sono questi - dice le cose che ho cercato di esemplificare testé. Quindi, quando il Magistrato - Cassazione, Sezioni Unite - si ritrova a dover fare, con riferimento a Lotti, con riferimento a questo processo, una pregiudiziale preliminare disamina, come insegna la Suprema Corte, Sezioni Unite, disamina della personalità del dichiarante e delle sue condizioni socio-economiche e familiari e delle motivazioni che possono aver determinato la sua risoluzione di - tra virgolette - collaborare, si ritrova di fronte a queste evidenze; di fronte a queste evidenze che sono dei macigni, eh, sono dei macigni questi. 

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