lunedì 4 marzo 2013

Processo contro Mario Vanni +3 - Udienza del 03 giugno 1997 - Prima parte

Presidente: Vanni è presente. C'è l'avvocato Filastò. Poi c'è Fenies per...
Avvocato Filastò: L'avvocato Pepi arriverà fra poco.
Presidente: Sì, sì. Fenies sostituto di Lena, va bene? Lotti... Avvocato Bertini dov'è? Lotti non c'è stamattina? 
(voce fuori microfono)
Presidente: Allora non comparso. Faggi non comparso. Corsi Aberto... Zanobini? Ecco Zanobini. Corsi non c'è, non comparso anche lui. Parti civili, vediamo un po'. L'avvocato Santoni Franchetti? Eccolo. Poi c'è Patrizio Pellegrini è lì. L'avvocato Puliti? 
Avvocato Curandai: (voce fuori microfono)
Presidente: L'avvocato Curandai sostituisce l'avvocato Puliti per Rontini Marzia. Curandai è per Rontini Maria Laura. Poi c'è l'avvocato Saldarelli. 
Avvocato Rosso: Lo sostituisco io, Presidente.
Presidente: Avvocato Rosso. L'avvocato Colao?
Avvocato Pellegrini: (voce fuori microfono)
Presidente: Allora, l'avvocato Pellegrini in sostituzione dell'avvocato Colao per Frosali Pierina, per Mainardi Adriana e Mainardi Laura. Avvocato Rosso è presente. Saldarelli è sostituito dall'avvocato Rosso. L'avvocato Ciappi?
Avvocato Voena: Sono l'avvocato Voena, sostituisco l'avvocato Ciappi.
Presidente: Benissimo, allora siamo tutti presenti. Allora, vi informo che l'avvocato Filastò aveva chiesto, mi aveva telefonato l'altro giorno dicendo che deve partire per un processo che è altrove, non mi ricordo dove, se poteva parlare stamattina. Allora, le parti civili chi è che vuole intervenire? 
(voce fuori microfono)
Presidente: Può parlare subito l'avvocato d'accordo, così lo liberiamo, oppure parlate... può passare prima? Ecco, un secondo, c'è l'avvocato Fenies che mi aveva detto che parlava un minuto, due minuti e poi diamo la parola all'avvocato... 
Avvocato Fenies: Solo un minuto Presidente, ringraziando la Corte, per Faggi Giovanni. Dunque, quanto ai fatti che si intendono provare, sono quelli relativi all'estraneità di Giovanni Faggi ai fatti a lui contestati, cioè i duplici omicidi degli Scopeti del 9 settembre '85 e di Calenzano del 23 ottobre '81, ai capi A ed M del capo di imputazione. Relativamente ai mezzi di prova, in parte cristallizzati nell'incidente probatorio e quindi saranno oggetto di discussione. Per quanto invece attiene le nuove richieste, vi è una lista testi depositata e testi dei quali appunto si chiede l'esame. Alcuni, si è sentito anche dalla parole del Pubblico Ministero, alcuni testi hanno parlato della presenza di un'auto agli Scopeti, auto con determinate caratteristiche tipologiche, che sarebbero in contrasto con quelle possedute da Giovanni Faggi o dai suoi familiari nei periodi in esame. E su queste circostanze potranno riferire i testi indicati da 1 a 7 della lista testimoniale. Gli stessi testimoni, da 1 a 7, potranno anche riferire circa abitudini, frequentazioni e carattere dello stesso Faggi assolutamente - ad avviso di questa difesa - incompatibili con le caratteristiche di un mostro, per usare una terminologia giornalistica. Altro punto è quello relativo al teste numero..., indicato nella lista: dalle agende in sequestro, del 1981, di proprietà di Giovanni Faggi e delle quali si chiede comunque la produzione, dovrebbero comunque essere già agli atti, risulterebbe che proprio il giorno stesso dell'omicidio di Calenzano, del duplice omicidio di Calenzano, Giovanni Faggi si trovava in Abruzzo. Il teste numero 8 potrà riferire su questa circostanza. Ultimo mezzo di prova, è l'esame dell'imputato. Quindi la produzione delle agende, l'esame dei testi indicati nella lista e l'esame dell'imputato. Credo di essere stato fedele alla consegna della sintesi e ringrazio.
Presidente: Benissimo. Avvocato Filastò, allora, sempre sull'accordo delle parti, va bene? La parola a lei.
Avvocato Filastò: Grazie Presidente e ringrazio anche le altre parti per avermi consentito di parlare per primo. Premetto che con il collega avvocato Pepi, in questo momento assente, ma arriverà, ci siamo un po' divisi i compiti. La mia prospettiva come tale, apparente anche dalla lista dei testi che ho già proposto, è più generale, mentre il collega Pepi si occuperà di aspetti che riguardano più specificamente la persona di Mario Vanni, i suoi rapporti, i suoi vissuti. Dovranno avere un po' di pazienza con questo difensore, signori della Corte di Assise, nel senso che la mia esposizione sarà non brevissima, ma c'è una ragione. Come dire, io sono ancora un po' sotto shock, dal punto di vista intellettuale ovviamente, dopo la esposizione introduttiva del Pubblico Ministero. E certamente quello che vi dirò avrà un sapore piuttosto dialettico rispetto all'impostazione del Pubblico Ministero, direi talvolta anche chiaramente polemico. Soprattutto per la ostentazione di sicurezza che egli ha esibito di fronte a voi. Ostentazione di sicurezza alla quale corrisponde una estrema povertà dei mezzi sia di carattere concettuale che specificamente di prova che egli vi propone di raccogliere. Io mi sono chiesto: ma davvero può bastare questo per far morire in carcere questo povero signore? E per dire risolto un caso giudiziario che si è trascinato per 30 anni? Un cambiamento così radicale di fronte, per cui si passa dalla ricerca e dalla convinzione di avere a che fare con un unico serial killer alla ipotesi di un gruppo di balordi di paese che avrebbero commesso questi delitti, davvero per dimostrare la validità, sul piano della prova oltre che sul piano scientifico, può bastare quello che vi ha proposto di raccogliere? Ecco la ragione per cui l'impegno di questo difensore sarà, in questa sede, un po' più approfondito del consueto. Aggiungo che ho presentato una memoria, ex articolo 121, che viene ad integrare e in qualche modo ad intersecare quello che dirò verbalmente. È una memoria che contiene anche la indicazione degli atti che intendo produrre e che sono lì in quel fascicolo, di cui chiedo la produzione. Nonché, contiene delle richieste di acquisizione rispetto ad altri atti che appartengono al fascicolo del Pubblico Ministero. Quello che appare ancora una volta, perché questo aspetto di acquisizione della prova, questa lacuna era già presente, fu già presente nel processo Pacciani, e la totale svalutazione dell'aspetto scientifico di questa vicenda processuale. Dove, vedano, per aspetto scientifico non si deve ritenere il fatto che questo sia un caso che gli psichiatri o i criminologi possano risolvere meglio dei Giudici, per carità. Il Giudice lo sappiamo che è sempre il perito dei periti. Ma vi sono delle situazioni, degli aspetti attraverso i quali non ci si inserisce, non è possibile districarsi facendo a meno del contributo di coloro che questi aspetti e queste situazioni studiano da anni. Studiano da anni, approfondiscono, ricercano. A me è capitato di andare in giro e sentir dire: ma come, hanno condannato in I Grado all'ergastolo Pacciani senza avergli fatto la perizia psichiatrica? Ma come è possibile! La prima osservazione è questa. La seconda, che ha a che vedere con quel che dicevo prima, la ostentazione della sicurezza, assolutamente ingiustificata, appartiene alla impostazione generale del Pubblico Ministero, il quale vi dice che ci sono le prove e che tutto quello che dovreste far voi è semplicemente controllare queste prove, cercando le conferme. E la prova principale, da questo punto di vista quella che a suo tempo, vero, prima che intervenisse una modifica del nostro sistema processuale, veniva a torto definita la regina delle prove; la prima di queste prove sarebbe la cosiddetta confessione di Giancarlo Lotti. Subito arriva in mente un'associazione che riguarda questo processo, non altri: riguarda questo processo, e poi dirò il perché, anche se non appartiene a questo capo di imputazione, e poi dirò perché non appartiene a questo capo di imputazione. E si tratta della confessione di Stefano Mele. Questo processo fa apparire delle straordinarie coincidenze e una è appunto questa: anche Stefano Mele confessò, si dichiarò autore del delitto a danno di Barbara Locci e di Lo Bianco, eppure questa confessione di Stefano Mele è stata definita, da questo Pubblico Ministero - non dal suo ufficio, da un altro rappresentante, da lui nel corso della sua esposizione introduttiva del processo Pacciani, totalmente inattendibile.
P.M.: Chiedo scusa Presidente, ma ha a che fare con una relazione sulle prove il parlare di un altro processo in cui questo P.M. ha parlato di altre cose?
Presidente: (voce fuori microfono)
P.M.: Sì, ho capito, ma mi perdoni. Mi sembra che siamo in un campo talmente lontano dal compito del difensore che parla di prove che io mi permetto di fare notare alla Corte che Stefano Mele, confessione, ciò che ha detto il Pubblico Ministero in un altro processo, su fatti completamente diversi, su imputazioni diverse e penso sia difficile potere oggi parlare in questo momento... Ma in questa fase mi sembra, Presidente, io invito lei a tenere presente quali sono i binari in cui debbono...
Presidente: Ho capito. Io ho capito questo che dice il Pubblico Ministero, mi rendo conto del tema decidendum che abbiamo; noi abbiamo cinque episodi, cinque duplici omicidi e quello è il nostro tema. Dobbiamo stabilire se Vanni, Lotti e... come si chiama, l'altro, Faggi, sono accangiabili, sono colpevoli o no di questi episodi e basta. Se ci siano dietro questi imputati altre persone, chi siano e dove siano, alla Corte non può interessare. Questa è indagine che spetta alle Forze di Polizia e al Pubblico Ministero che le dirige. Quindi questo è il nostro campo, questo è il nostro tema, però la difesa credo che abbia il diritto di esporre le sue ragioni, starà poi alla Corte accoglierle o non accoglierle. L'unica cosa che voglio dire: facciamo meno polemiche perché ognuno fa il suo dovere in perfetta buona fede, ognuno crede alle proprie tesi e quindi rispettiamo le tesi degli altri. Avvocato, può continuare.
Avvocato Filastò: Presidente, l'interruzione del Pubblico Ministero è fuori luogo e spiego perché. Io stavo iniziando a valutare la confessione di Lotti, da lui definita prova e stavo riferendomi ad un precedente giudiziario che riguardava per l'appunto lui e che riguarda questo processo e ho detto poi spiegherò perché, ma se volete ve lo spiego anche subito. Perché è comodo stralciare dal capo di imputazione certi fatti e allontanarli. Ma non è certamente utile per l'accertamento della verità. E se non c'è nel capo di imputazione l'omicidio del '68, è certamente un omicidio connesso. E quindi mi accingevo a fare questo tipo di osservazione, che lui stesso, il Pubblico Ministero, affrontando il tema di un'altra confessione che fa parte di questo caso giudiziario: l'aveva definita totalmente inattendibile. Ecco. E non dopo, eh, all'inizio, l'esposizione introduttiva. È in linea con quello che stavo dicendo. Quindi se il Pubblico Ministero mi invita, non so a far che, io lo invito a fare interruzioni perché io le accetto, ma non così fuori luogo. Allora, vediamo - la vedremo meglio dopo - ma intanto a volo di rondine, con riferimento al soggetto: Lotti cos'è? È un pentito, è un collaboratore. A lui è stata applicata la normativa che concerne la protezione di persone, imputati che collaborando abbiano messo in pericolo la loro incolumità ai sensi del Decreto Legge 15 gennaio '91 numero 8 e successivi. Tanto per cominciare: richiesta subito di acquisizione di tutte le lettere di Vanni, non so quante sono, voglio che vengano acquisite. Non ne ho letta nemmeno una.  
Presidente: Abbiamo un grosso volume 
Avvocato Filastò: Benissimo Presidente
P.M.: (voce fuori microfono)
Avvocato Filastò: Come?
P.M.: Le doveva leggere, sono depositate.
Avvocato Filastò: Non le ho viste. Io ho visto degli atti depositati.. . fra le quali quelle lettere? Molto bene, ci sono di già.
P.M.: Ma ci sono.
Presidente: Sono lì, sono lì.
Avvocato Filastò: Presidente, questo difensore, lei lo sa perché è negli atti, è stato officiato al signor Mario Vanni il 7 aprile 1997, sta facendo degli sforzi piuttosto notevoli. È ingeneroso questo atteggiamento del Pubblico Ministero, mi consenta.
P.M.: C'è le richieste di acquisizione, ci sono...
Avvocato Filastò: Va be', non lo sapevo, abbia pazienza, non lo sapevo, mi sfuggiva.
Presidente: Va bene, va bene, non facciamo polemiche, sennò...
Avvocato Filastò: Mi è gradita la sua interruzione in questo momento - e due, vero - perché in questo modo lei mi illumina, le leggerò là. Ma a parte questo: dov'è il pericoloso gruppo criminale che dovrebbe intimorire il Lotti? E che dovrebbe mettere a repentaglio la sua incolumità personale. Sono tutti fuori di galera eccetto questo povero vecchio. Non mi risulta che alcuni soggetti, beati loro, di questo processo abbiano mai toccato nemmeno il carcere. La verità è questa: si contesta una associazione per delinquere, ma. . .
Presidente: Avvocato, però io dico la verità, stiamo però ai mezzi di prova: questa è una relazione che serve a indicare i mezzi di prova, non per anticipare una discussione...
Avvocato Filastò: No, Presidente...
Presidente: ... valutare il lavoro da parte del Pubblico Ministero.
Avvocato Filastò: Io non posso impostare il mio discorso sui mezzi di prova con l'ipoteca posta dal Pubblico Ministero, il quale, basta leggerla, io l'ho letta quella attentamente, della sua esposizione introduttiva ha fatto una lunga requisitoria finale. Poi se devo discutere questa cosa così, mi rimetto alla memoria e fine del discorso, Presidente. Perché poi sa... In cui vi ha detto: voi non dovete far altro che controllare delle prove. È questo il suo discorso. Ma dovrò contrastare questo!
Presidente: Sì, sì.
Avvocato Filastò: Per chiedere e per sostenere la ragione di alcune prove che vi chiede questa difesa, che vanno in tutt'altra direzione, che non hanno a che fare con i controlli! Se poi ella, Presidente, o i Giudici della Corte esaminano quella lista presentata dal Pubblico Ministero, si accorgeranno che è perfettamente in linea con questa impostazione e io questa impostazione sto discutendo, ed è in linea con la richiesta di prove... Non sto facendo una discussione finale: stavo per dire requisitoria, che sarebbe quasi il caso. E quindi devo discuterla questa pretesa confessione e questa attendibilità presupposta di Giancarlo Lotti. Dalla quale deriveranno tutta una serie di conseguenze, che vi illustrerò, sul piano della richiesta di prove del Pubblico Ministero. Perché veda Presidente, nel processo Pacciani il Pubblico Ministero formulò delle prove, per esempio sulla persona di Pacciani, su certi suoi precedenti che avevano a che fare con la sua perversità eventuale, o perversione, come volete definirla; che aveva a che fare con la cosiddetta scena primaria che inserivano essenzialmente sul tema di quello che aveva scatenato una certa sindrome psicopatologica che nessuno aveva mai accertato sul Pacciani. Questa volta proprio zero, non c'è nulla. E vi dovete accontentare di questo! E un difensore non deve essere in grado di additarvi questa lacuna! Fatto sta che l'ex ricoverato della casa-famiglia presso Don Poli di Faltignano, oggi sceglie i ristoranti: lo dice il consulente del Pubblico Ministero. E si trova a suo agio... A me... definirlo un premio. Lotti, secondo il Pubblico Ministero, sarebbe un mostro fra virgolette, succube di Pacciani, di cui non ha nessuna paura per questioni di omosessualità, ma è comunque una prova perché confessa. Si presenta male, da questo punto di vista. Una persona che vede attraverso questo processo trasformarsi la sua vita, da povera foglia al vento, frequentatore di prostitute di stazione e forse non solo frequentatore, a coccolato soggetto protagonista di una situazione, con tutti i benefici che sono immaginabili e che ricevono in qualche modo un riflesso in quella consulenza di cui parlavo. Ma Pucci vi dice il Pubblico Ministero - ecco l'altra prova - è un testimone. E io rispondo: bella forza, ce l'ha messo lui nella condizione del testimone. Considerate questa affermazione del Pubblico Ministero espressa nella sua esposizione introduttiva. Avete visto che personaggi sono. Sono dei perversi. Lotti dice: "quelli che gli piaceva fare quello che facevano, quelli che gli piaceva guardare", chiuse virgolette. Quindi, che Lotti... che Pucci appartenesse almeno alla componente associativa di quelli che avrebbero provato piacere guardando sta nelle considerazioni del Pubblico Ministero. E viceversa il signor Pucci non appare nel capo di imputazione nemmeno alla lettera Q, nemmeno rispetto a quella imputazione per associazione per delinquere. Dice il P.M. 'io faccio quello che mi pare'. No, scusi. Questo è sostanzialmente un premio anticipato.
Presidente: Premio?
Avvocato Filastò: Anticipato. Perché un fenomeno premiale di scambio, il quale può essere più o meno discutibile, è accettabile quando venqa concesso sotto il profilo delle attenuanti o di qualche altra agevolazione dal Giudice al termine del processo e del dibattimento. Ma è discutibilissimo da escludere quando venga dato preliminiarmente sotto il profilo della impunità. Per quanto riguarda la posizione di Pucci, si assiste alla applicazione del sistema anglosassone, dove si sa che l'accusa può anche evitare, nei confronti di determinati soggetti, di proseguire o di iniziare l'azione penale. Ma da noi, no. Da noi esiste il principio della obbligatorietà dell'azione penale, non è un optional l'azione penale, per nessun Pubblico Ministero. Quindi voi, sul piano sostanziale, Pucci che... di cui dice di esserci stato nell '85 a guardare sulla piazzola, vero. E poi parla anche di aver fatto degli accertamenti nell'84 su un'altra piazzola. Tutte storie, vero. Ma all'interno delle sue dichiarazioni, almeno fra quelli che guardavano, oggi c'è no? E allora voi nella sostanza, al massimo la potete considerare una chiamata di correo quella del signor Pucci. Ma fatta da chi? O ancora confutando le impostazioni del Pubblico Ministero per cui voi dovreste soltanto esercitare un controllo ed acquisire delle conferme alle sue pretese prove, Fatta da chi? Da un oligofrenico in forma grave, al punto di avere il 100% di invalidità relativamente proprio a questo fenomeno di grave oligofrenia. Poi lo vedremo meglio. Concludiamo: il Pubblico Ministero usa una sua potestà...
Presidente: Parla del Lotti.
Avvocato Filastò: Pucci.
Presidente: Ah, il Pucci.
Avvocato Filastò: Quello del 100% è il Pucci. Lotti, anche lui va benino su quella strada, per dire la verità.
Presidente: Siccome non ha detto...
Avvocato Filastò: Se la cava abbastanza anche lui quanto all'oligofrenia. Ma il Pucci proprio 100%, Presidente, come dire insomma...
Presidente: Pubblico Ministero.... Avvocato, siccome lei fa riferimento evidentemente a qualche perizia, noi non la conosciamo.
Avvocato Filastò: Eh, sì, ma poi dopo se ne parlerà.
Presidente: Va bene.
Avvocato Filastò: Perizia no, consulenza Presidente. Comunque ne parleremo anche di questo.
Presidente: Appunto, specificare a chi si riferisce.
Avvocato Filastò: Certo, certo. Insomma, qui è lecito concludere che il Pubblico Ministero usa una sua potestà per confermare, sia pure sotto il profilo formale, dignità di prova, un complesso di atti, le dichiarazioni di Pucci che, a termine di legge, non avrebbero potuto avere questo valore di prova testimoniale. E questo si risolve, a mio parere, con una grave menomazione della dialettica processuale in una direzione autoritaria - ho scritto nella memoria. Ma c'è un altro aspetto. La tesi dell'accusa... e non è una tesi, eh, guai. È un fatto è che il signor singolo di Firenze non esiste, e che al suo posto debba vedersi l'attività di un gruppo: associazione criminale, con un corollario però necessario. È che questo gruppo per esistersi e mantenersi e continuare le sue nefandezze nell'arco di 30 anni, deve essere stato sostenuto da una connivenza o complicità che riguarda una collettività, un paese intero. Ma poi qual è la sostanza di questo gruppo? La sua capacità criminale? Eh, da questo punto di vista, lo dicevo prima: sono i sistemi usati dall'accusa per preservare, per proteggere la collettività dalla pericolosità di questa struttura che valgono, A guardarla, sotto questa angolazione, questa struttura criminale si risolve al signor Pacciani e al signor Vanni, la cui carcerazione - guarda caso che razza di coincidenza - avviene esattamente il giorno 13 febbraio 1996, data fatidica. Perché è la data della sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze che ha caudato assolto Pietro Pacciani per non aver commesso il fatto. 13 febbraio, la sentenza della Corte di Assise di Firenze; 13 febbraio la carcerazione di questo povero vecchio. E gli altri chi sono? Indagini in corso, dice il Pubblico Ministero. 

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